ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.92 DEL 26 OTTOBRE 2020
ORDINA
1. di disporre il recepimento delle disposizioni contenute nel riferito DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. 265 del 25.10.2020;
2. di abrogare/modificare tutte le disposizioni contenute nelle OPGR precedentemente emanate in
contrasto con le disposizioni ivi contemplate;
3. di dare mandato ai Dipartimenti regionali competenti in materia di emanare apposite circolari esplicative, laddove necessario;
4. di disporre a decorrere dal 28 ottobre 2020 sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020 la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza e prevedendo che la didattica in presenza continui ad essere effettuata a vantaggio
degli alunni a vario titolo portatori di disabilità ovvero in ragione di riconosciuta condizione di necessità;
5. di disporre a decorrere dal 28 ottobre 2020 ,sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020, la sospensione delle attività di formazione delle Università che dovranno svolgersi con
modalità a distanza, rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di
organizzazione . Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti;
6. di rinviare a successivi ed eventuali altri provvedimenti l’introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dal riferito DPCM così come contemplato per le regioni
dall’art.1 del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 in base anche all’evolversi dello scenario epidemico regionale;
7. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al
Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale, all’Ufficio Scolastico Regionale;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.